Capo VII

Art. 20

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 3 feb 2017
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 gennaio 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Orlando, Ministro della giustizia Calenda, Ministro dello sviluppo economico Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-01-19;3#art-20

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