Capo VII

Art. 19

Disposizione transitoria

In vigore dal 3 feb 2017
1. Ai fini dell'applicazione temporale del presente decreto, gli , comma 2, quali disposizioni procedurali, si applicano ai giudizi di risarcimento del danno da violazione del diritto della concorrenza promossi successivamente al 26 dicembre 2014.
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Disposizione transitoria (Art. 19 Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea.) — Testo vigente | Portale Normativo