Art. 7

Comitato tecnico

In vigore dal 22 nov 2016
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di Autorità competente, è istituito un Comitato tecnico che elabora, per ogni area marittima individuata nelle linee guida di cui all', comma 2, i piani di gestione dello spazio marittimo. 2. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è composto da: a) tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente; b) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; c) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; d) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico; e) due rappresentanti del Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo; f) un rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni per ciascuna area marittima di riferimento. Nel caso in cui più Regioni fanno parte di una area marittima di riferimento, il Comitato è composto da un rappresentante di ogni Regione interessata. 3. Al Comitato tecnico partecipa, in qualità di osservatore, un rappresentante del Ministero della difesa. Alle riunioni del Comitato tecnico possono partecipare, in qualità di osservatori, i rappresentanti di altre amministrazioni, ogni qualvolta siano trattate le tematiche di competenza delle stesse. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti di enti ed istituti di ricerca, di associazioni riconosciute e di categoria. 4. Il Comitato si avvale delle strutture e delle risorse umane delle amministrazioni che lo compongono a legislazione vigente e può avvalersi a titolo gratuito del supporto tecnico scientifico di esperti indicati dalle amministrazioni che compongono il Comitato medesimo. Ai componenti del Comitato ed agli osservatori che partecipano alle riunioni non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Le attività di segretaria del Comitato sono svolte dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acque interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 5. Il Comitato informa annualmente il Tavolo interministeriale sullo stato di attuazione dei piani di gestione dello spazio marittimo. 6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-10-17;201#art-7

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