Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 22 nov 2016
1. Il presente decreto si applica alle acque marine della regione del Mare Mediterraneo. Non si applica alle acque costiere o parti di esse che rientrano nelle pianificazioni urbane e rurali disciplinate da vigenti disposizioni di legge, purchè ciò sia indicato nei piani di gestione dello spazio marittimo di cui all', comma 1, al fine di assicurare la coerenza tra le rispettive previsioni.
2. Il presente decreto non si applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale nè alla pianificazione urbana e rurale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-10-17;201#art-2