Art. 3
Definizioni
In vigore dal 22 nov 2016
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «acque marine»:
1) le acque, il fondale e il sottosuolo, quali definiti dall', comma 1, lettera a), punto 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, e successive modificazioni;
2) le acque costiere quali definite dall'articolo 54, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il relativo fondale e sottosuolo.
b) «pianificazione dello spazio marittimo»: un processo mediante il quale vengono analizzate ed organizzate le attività umane nelle zone marine al fine di conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali;
c) «regione marina»: le seguenti regioni, come determinate dall' della direttiva 2008/56/CE:
1) Mar Baltico;
2) Oceano Atlantico nordorientale;
3) Mare Mediterraneo;
4) Mar Nero;
d) «regione del Mare Mediterraneo»: le acque marine del Mare Mediterraneo propriamente intese, inclusi i suoi golfi e mari, come delimitate a ovest dal meridiano passante attraverso il faro di Capo Spartel, all'entrata dello Stretto di Gibilterra ed a est dal limite meridionale dello Stretto dei Dardanelli tra Mehmetcik e Kumkale, secondo quanto previsto dall', comma 1, della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e ratificata con legge 25 gennaio 1979, n. 30, come modificata dall'atto finale della Conferenza dei plenipotenziari del 9 e 10 giugno 1995, ratificato con legge 27 maggio 1999, n. 175;
e) «sottoregioni marine»: le seguenti sottoregioni del Mare Mediterraneo individuate dall' della direttiva 2008/56/UE:
1) il Mare Mediterraneo occidentale;
2) il Mare Adriatico;
3) il Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale;
4) il Mar Egeo e il Mare Mediterraneo orientale;
f) «interazioni terra-mare»: interazioni in cui fenomeni naturali o attività umane terrestri hanno impatto sull'ambiente, sulle risorse e sulle attività marine e in cui fenomeni naturali od attività umane marine hanno impatto sull'ambiente, sulle risorse e sulle attività terrestri.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-10-17;201#art-3