Art. 8

Autorità competente

In vigore dal 22 nov 2016
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita le funzioni di Autorità competente ai sensi del presente decreto. 2. Oltre a quanto previsto agli , l'Autorità competente: a) effettua la ricognizione iniziale degli atti e delle ordinanze dell'Autorità marittima, dei programmi e processi di pianificazione e di gestione degli usi e degli spazi marittimi prescritti dalla legislazione vigente ed esistenti a livello regionale, nazionale, europeo o internazionale e delle esistenti valutazioni ambientali strategiche; b) invia alla Commissione europea e agli altri Stati membri interessati copia dei piani di gestione dello spazio marittimo, compreso il pertinente materiale esplicativo esistente sull'attuazione della direttiva 2014/89/UE, entro tre mesi dalla loro approvazione, nonché gli aggiornamenti successivi dei piani entro tre mesi dalla pubblicazione; c) trasmette alla Commissione europea le informazioni di cui all'allegato della direttiva 2014/89/UE e le relative modifiche, entro sei mesi dalla data in cui queste hanno effetto; d) relaziona annualmente al Parlamento in merito alle attività svolte per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto; e) cura, con il supporto del Comitato di cui all', il monitoraggio dello stato di attuazione dei piani di gestione dello spazio marittimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-10-17;201#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo