Art. 11
Cooperazione con gli Stati membri e i Paesi terzi
In vigore dal 22 nov 2016
1. L'Autorità competente, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Comitato tecnico di cui all', assicura la cooperazione con gli Stati membri e i Paesi terzi nelle rispettive azioni di pianificazione degli spazi marittimi.
2. La cooperazione con gli Stati membri con i quali si condividono bacini marini è finalizzata a garantire la coerenza e il coordinamento dei rispettivi piani di gestione dello spazio marittimo della regione o sottoregione marina medesima. Tale cooperazione tiene conto in particolare degli aspetti di natura transnazionale ed è realizzata tramite strutture regionali di cooperazione istituzionale esistenti, come le convenzioni marittime regionali, reti o strutture di autorità competenti degli Stati membri o altri metodi che rispondano ai requisiti di cui al primo periodo, come nel caso nel quadro di strategie per i bacini marittimi.
3. La cooperazione con i Paesi terzi di cui al comma 1 è svolta in conformità del diritto e delle convenzioni internazionali, anche utilizzando le sedi internazionali e la cooperazione istituzionale regionale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-10-17;201#art-11