Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte I›Titolo II›Capo I
Art. 30
Doveri delle parti
In vigore dal 7 ott 2016
1. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità. In caso di inosservanza di tale dovere il presidente della sezione ne riferisce alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.
2. Il pubblico ministero, le parti e i loro difensori non devono usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e negli interventi orali pronunciati davanti al giudice. Si applicano le disposizioni dell' del codice di procedura civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-30