Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte I›Titolo I›Capo VI
Art. 26
Custode
In vigore dal 7 ott 2016
1. La conservazione e l'amministrazione dei beni sequestrati sono affidate ad un custode, quando la legge non dispone diversamente. Il compenso del custode è stabilito dal giudice che l'ha nominato, nel rispetto delle disposizioni di cui all', comma 1. Si applicano gli del codice di procedura civile.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-26