Art. 26 · Custode
Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte ITitolo ICapo VI

Art. 26

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Custode

In vigore dal 7 ott 2016
1. La conservazione e l'amministrazione dei beni sequestrati sono affidate ad un custode, quando la legge non dispone diversamente. Il compenso del custode è stabilito dal giudice che l'ha nominato, nel rispetto delle disposizioni di cui all', comma 1. Si applicano gli del codice di procedura civile.
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