Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte ITitolo ICapo VI

Art. 25

Commissario ad acta

In vigore dal 31 ott 2019
1. Per l'esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento dell'amministrazione, il giudice contabile può nominare un commissario ad acta. 1-bis. Nei giudizi di conto, il collegio può nominare un commissario ad acta in ipotesi di inadempimento dell'amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere, stabilendone il compenso.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-25

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