Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte I›Titolo III›Capo I
Art. 33
Uso della lingua italiana. Nomina dell'interprete
In vigore dal 7 ott 2016
1. In tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana, fatta salva la tutela delle minoranze linguistiche.
2. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-33