Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte VI›Titolo I›Capo IV
Art. 206
Impugnazione di sentenza emessa nel giudizio di revocazione
In vigore dal 7 ott 2016
1. Con la sentenza che pronuncia la revocazione il collegio decide il merito della causa e dispone la restituzione di quanto sia stato eventualmente pagato in esecuzione della sentenza impugnata.
2. Non può essere impugnata per revocazione, per i medesimi motivi, la sentenza pronunciata in sede di giudizio di revocazione.
3. Contro la sentenza pronunciata in sede di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-206