Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte VITitolo ICapo IV

Art. 204

Procedimento

In vigore dal 7 ott 2016
1. La decisione sulla domanda di revocazione è pronunciata dal giudice adito che, in caso di composizione collegiale, può essere costituito dagli stessi giudici che hanno partecipato alla deliberazione della sentenza impugnata. 2. Si osservano, per il resto, le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice adito in revocazione, in quanto non espressamente derogate da quelle del presente Capo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-204

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