Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte VI›Titolo I›Capo IV
Art. 204
206 / 251Procedimento
In vigore dal 7 ott 2016
1. La decisione sulla domanda di revocazione è pronunciata dal giudice adito che, in caso di composizione collegiale, può essere costituito dagli stessi giudici che hanno partecipato alla deliberazione della sentenza impugnata.
2. Si osservano, per il resto, le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice adito in revocazione, in quanto non espressamente derogate da quelle del presente Capo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-204