Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte VI›Titolo I›Capo V
Art. 209
Rapporti tra revocazione e ricorso per cassazione
In vigore dal 7 ott 2016
1. Quando avverso una decisione definitiva della Corte dei conti, emessa in unico grado o in appello, sia stato proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all'articolo 327 del codice di procedura civile, la parte che ha proposto domanda di revocazione può fare istanza di sospensione ai sensi dell' dimostrando di avere già depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-209