Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte VITitolo ICapo IV

Art. 205

Sospensione dell'esecuzione di sentenza impugnata per revocazione

In vigore dal 7 ott 2016
1. Il ricorso per revocazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il collegio può disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione. 2. Per il procedimento si applica l', comma 6.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-205

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