Allegato 1 Codice della giustizia contabile›Parte VI›Titolo I›Capo IV
Art. 205
Sospensione dell'esecuzione di sentenza impugnata per revocazione
In vigore dal 7 ott 2016
1. Il ricorso per revocazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata. Tuttavia, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, il collegio può disporre in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.
2. Per il procedimento si applica l', comma 6.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174#art-acd-205