Art. 206 · Impugnazione di sentenza emessa nel giudizio di revocazione
Allegato 1 Codice della giustizia contabileParte VITitolo ICapo IV

Art. 206

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Impugnazione di sentenza emessa nel giudizio di revocazione

In vigore dal 7 ott 2016
1. Con la sentenza che pronuncia la revocazione il collegio decide il merito della causa e dispone la restituzione di quanto sia stato eventualmente pagato in esecuzione della sentenza impugnata. 2. Non può essere impugnata per revocazione, per i medesimi motivi, la sentenza pronunciata in sede di giudizio di revocazione. 3. Contro la sentenza pronunciata in sede di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
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