Capo IV
Art. 16
Personale che transita nel Corpo della guardia di finanza
In vigore dal 11 feb 2018
1. Il personale che transita nel Corpo della guardia di finanza ai sensi dell', è inquadrato, a tutti gli effetti,... nei corrispondenti ruoli e gradi del personale del medesimo Corpo, secondo le corrispondenze di cui alla tabella A richiamata all', comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, nonché prendendo posto dopo l'ultimo dei parigrado iscritto in ruolo avente la medesima decorrenza di anzianità di grado o di qualifica.
2. Il personale di cui al comma 1 frequenta uno specifico corso di formazione militare e professionale, secondo le disposizioni emanate dal Comandante Generale della Guardia di finanza.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 331.000 per l'anno 2017.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;177#art-16