Capo III

Art. 13

Trasferimento di risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo forestale dello Stato

In vigore dal 19 apr 2025
1. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e degli altri Ministri interessati, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le risorse finanziarie, i beni immobili in uso ascritti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, gli strumenti, i mezzi, gli animali, gli apparati, le infrastrutture e ogni altra pertinenza del Corpo forestale dello Stato che sono trasferiti all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza, e sono stabilite le relative modalità di trasferimento. 1-bis. Gli alloggi di servizio connessi all'incarico, ove esistenti nelle strutture in uso all'Arma dei carabinieri per le esigenze di cui all' del presente decreto, sono attribuiti al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in tali strutture per tali esigenze. Possono essere concessi temporaneamente, qualora disponibili, al personale assunto a tempo indeterminato di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, addetto alle medesime strutture. 2. All'esito delle procedure di trasferimento del personale del Corpo forestale dello Stato, le pertinenti risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destinate al trattamento economico del personale interessato sono trasferite ai relativi capitoli di bilancio delle amministrazioni statali competenti. 3. Al fine di garantire la continuità nel perseguimento dei compiti già svolti dal Corpo forestale dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti: a) ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per trasferire le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai relativi capitoli di bilancio delle Amministrazioni statali competenti ai fini di consentire lo svolgimento delle attività preliminari al trasferimento del Corpo forestale dello Stato; b) a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti programmi degli stati di previsione delle Amministrazioni di cui agli in relazione alle funzioni, ai compiti e alle attività alle stesse trasferiti, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali già affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversità anche attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato: a) dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso all' Arma dei carabinieri per i controlli effettuati ai sensi del Regolamento n. 907/2014/UE; b) dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle somme già di pertinenza del Corpo forestale dello Stato e detenute dalla Cassa medesima, individuate d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. 4-bis. Sul conto corrente fruttifero acceso presso la Cassa depositi e prestiti s.p.a., di cui all'articolo 124 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, affluiscono le somme rimborsate dall'Agenzia delle entrate, quale credito IVA maturato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, nell'ambito della gestione delle riserve naturali a esso affidate. La disposizione di cui al primo periodo si applica alle somme da rimborsare anche se relative a periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 5. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ha facoltà di stipulare, nelle materie oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo forestale dello Stato e trasferite all'Arma dei carabinieri, specifiche convenzioni con le regioni per l'affidamento di compiti propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell', comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 6. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;177#art-13

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