Capo IV
Art. 17
Personale che transita nella Polizia di Stato
In vigore dal 13 set 2016
1. Il personale che transita nella Polizia di Stato ai sensi dell', è inquadrato nei corrispondenti ruoli e qualifiche del personale della medesima Forza di polizia, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, nonché prendendo posto dopo l'ultimo dei pari qualifica iscritto in ruolo avente la medesima decorrenza di anzianità di qualifica e denominazione.
2. Il personale di cui al comma 1 frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 180.000 per l'anno 2017.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;177#art-17