Capo V
Art. 20
Entrata in vigore
In vigore dal 1 mar 2017
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, fermo restando che i provvedimenti concernenti l'attribuzione delle funzioni, il trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie e il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nelle amministrazioni di cui all' , comma 1, hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2017. Fino al 31 dicembre 2017 al personale del Corpo forestale dello Stato che transita nell'Arma dei Carabinieri per effetto del presente decreto e che matura il diritto al collocamento in quiescenza, ai sensi di quanto previsto dall', comma 11, in un termine inferiore a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 1914 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 1913 del medesimo decreto legislativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 agosto 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Pinotti, Ministro della difesa
Alfano, Ministro dell'interno
Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;177#art-20