Capo IV
Art. 16
16 / 20Personale che transita nel Corpo della guardia di finanza
In vigore dal 11 feb 2018
1. Il personale che transita nel Corpo della guardia di finanza ai sensi dell', è inquadrato, a tutti gli effetti,... nei corrispondenti ruoli e gradi del personale del medesimo Corpo, secondo le corrispondenze di cui alla tabella A richiamata all', comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, nonché prendendo posto dopo l'ultimo dei parigrado iscritto in ruolo avente la medesima decorrenza di anzianità di grado o di qualifica.
2. Il personale di cui al comma 1 frequenta uno specifico corso di formazione militare e professionale, secondo le disposizioni emanate dal Comandante Generale della Guardia di finanza.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 331.000 per l'anno 2017.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-19;177#art-16