Art. 7
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
In vigore dal 26 lug 2016
Modifiche all' del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102
1. All' del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «potenziale di efficienza esistente» sono inserite le seguenti: «attraverso misure concrete e investimenti per introdurre nelle infrastrutture a rete miglioramenti dell'efficienza energetica vantaggiosi e efficienti in termini di costi»;
b) al comma 2, le parole «Autorità per l'energia elettrica e il gas ed i servizi idrici» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico»;
c) al comma 3, le parole «Autorità per l'energia elettrica e il gas ed i servizi idrici» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-18;141#art-7