Art. 4

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

In vigore dal 26 lug 2016
Modifiche all' del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 1. All' del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le diagnosi energetiche non includono clausole che impediscono il trasferimento dei risultati della diagnosi stessa a un fornitore di servizi energetici qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non si opponga.»; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. L'accesso dei partecipanti al mercato che offre i servizi energetici è basato su criteri trasparenti e non discriminatori.»; c) al comma 9, dopo le parole: «dicembre 2014», sono inserite le seguenti parole: «, e successivamente con cadenza annuale fino al 2020,».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-18;141#art-4

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