Art. 2
Modifiche all'articolo 6 e all'allegato 1 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
In vigore dal 26 lug 2016
Modifiche all' e all'allegato 1
del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
1. All' del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il rispetto dei requisiti per gli immobili di cui al comma 1 è verificato attraverso l'attestato di prestazione energetica di cui all' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.».
2. All'allegato 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'ultima riga della tabella:
i. alla colonna «Ambito», le parole: «regolamento 1222/2009» sono soppresse;
ii. alla colonna «Requisiti minimi di efficienza energetica» sono aggiunte le seguenti parole: «Conformità al criterio della più elevata efficienza energetica in relazione al consumo di carburante, quale definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull'etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato o di rumorosità esterna di rotolamento, laddove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza o salute pubblica».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-18;141#art-2