Art. 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
In vigore dal 26 lug 2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
Vista la direttiva 2013/12/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, in conseguenza dell'adesione della Repubblica di Croazia;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l', comma 1, con il quale sono dettati criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l'articolo 31, comma 5, che prevede che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo articolo, con la procedura ivi indicata e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati;
Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la procedura di infrazione n. 2014/2284 concernente l'incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia con Comunicazione di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, C 1075 final del 27 febbraio 2015;
Ritenuto opportuno apportare le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di conformare le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo alla direttiva 2012/27/UE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta dell'11 giugno 2015;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all', comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 luglio 2015;
Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per gli affari regionali e le autonomie e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Modifiche all' del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102
1. All' del decreto legislativo n. 102 del 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.»;
b) al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) aggregatore: un fornitore di servizi che, su richiesta, accorpa una pluralità di unità di consumo, ovvero di unità di consumo e di unità di produzione, per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia;»;
c) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) audit energetico o diagnosi energetica: procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati;»;
d) al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) cliente finale: cliente che acquista energia, anche sotto forma di vettore energetico, per uso proprio;»;
e) al comma 2, la lettera i), è sostituita dalla seguente: «i) contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dell'energia consegnata. Il contatore di fornitura può essere individuale, nel caso in cui misuri il consumo di energia della singola unità immobiliare, o condominiale, nel caso in cui misuri l'energia, con l'esclusione di quella elettrica, consumata da una pluralità di unità immobiliari, come nel caso di un condominio o di un edificio polifunzionale;»;
f) al comma 2, la lettera l), è soppressa;
g) al comma 2, lettera t), le parole «Autorità per l'energia elettrica e il gas» sono sostituite con le seguenti: «Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico»;
h) al comma 2, lettera u), le parole «Autorità per l'energia elettrica e il gas» sono sostituite con le seguenti: «Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico»;
i) al comma 2, la lettera gg), è sostituita dalla seguente: «gg) rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento (o teleraffrescamento): qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;»;
j) al comma 2, dopo la lettera qq) è inserita la seguente:
«qq-bis) sotto-contatore: contatore dell'energia, con l'esclusione di quella elettrica, che è posto a valle del contatore di fornitura di una pluralità di unità immobiliari per la misura dei consumi individuali o di edifici, a loro volta formati da una pluralità di unità immobiliari, ed è atto a misurare l'energia consumata dalla singola unità immobiliare o dal singolo edificio;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-18;141#art-1