Art. 3

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

In vigore dal 26 lug 2016
Modifiche all' del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 1. All' del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall', comma 2, lettere a) e d), della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad avere un impatto nel 2020.»; b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Avvalendosi dei dati acquisiti ai sensi dell' del decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il GSE, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonché complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi. 4-ter. I soggetti obbligati di cui al meccanismo dei certificati bianchi, forniscono, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico e comunque non più di una volta l'anno: a) informazioni statistiche aggregate sui loro clienti finali qualora evidenzino cambiamenti significativi rispetto alle informazioni presentate in precedenza. Il Ministero dello sviluppo economico rende pubbliche tali informazioni in forma anonima e aggregata; b) informazioni attuali sui consumi dei clienti finali, compresi, ove opportuno, profili di carico, segmentazione della clientela e ubicazione geografica dei clienti, tutelando, al contempo, l'integrità e la riservatezza delle informazioni conformemente alle disposizione in materia di trattamento dei dati personali e delle informazioni commerciali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-18;141#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo