Art. 3
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
In vigore dal 26 lug 2016
Modifiche all' del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102
1. All' del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nel calcolo dell'obiettivo di risparmio di cui al comma 1, si applicano le specifiche modalità previste dall', comma 2, lettere a) e d), della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto riguarda la suddetta lettera d), esclusivamente i risparmi energetici che possono essere misurati e verificati, risultanti da azioni individuali la cui attuazione è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2008 e che continuano ad avere un impatto nel 2020.»;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Avvalendosi dei dati acquisiti ai sensi dell' del decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il GSE, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblica i risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato nonché complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi.
4-ter. I soggetti obbligati di cui al meccanismo dei certificati bianchi, forniscono, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico e comunque non più di una volta l'anno:
a) informazioni statistiche aggregate sui loro clienti finali qualora evidenzino cambiamenti significativi rispetto alle informazioni presentate in precedenza. Il Ministero dello sviluppo economico rende pubbliche tali informazioni in forma anonima e aggregata;
b) informazioni attuali sui consumi dei clienti finali, compresi, ove opportuno, profili di carico, segmentazione della clientela e ubicazione geografica dei clienti, tutelando, al contempo, l'integrità e la riservatezza delle informazioni conformemente alle disposizione in materia di trattamento dei dati personali e delle informazioni commerciali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-18;141#art-3