Art. 11
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
In vigore dal 26 lug 2016
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102
1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
b) al comma 2, la parola «individuali» è sostituita con le parole: «di fornitura»;
c) al comma 4 dopo le parole «installazione dei contatori» sono inserite le seguenti: «di fornitura»;
d) al comma 5, le parole: «L'impresa di fornitura del servizio di energia termica tramite teleriscaldamento o teleriscaldamento o tramite un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici», sono sostituite dalle seguenti parole: «L'esercente l'attività di misura». Conseguentemente la parola «individuali» è sostituita dalle seguenti: «di fornitura» e la parola «soggetta» è sostituita dalla seguente: «soggetto»;
e) il comma 6 è sostituito dal seguente comma: «6. Nei casi di cui all', comma 5, lettera b), il proprietario dell'unità immobiliare che non installa, entro il termine ivi previsto, un sotto-contatore di cui alla predetta lettera b), è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.»;
f) il comma 7 è sostituito dal seguente comma: «7. Nei casi di cui all', comma 5, lettera c) il proprietario dell'unità immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all'interno dell'unità immobiliare, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l'installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi.»;
g) il comma 8 è sostituito dal seguente comma: «8. Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all', comma 5, lettera d), è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-07-18;141#art-11