Art. 9

Disposizioni in materia di accisa sul consumo dei tabacchi

In vigore dal 12 lug 2016
Disposizioni in materia di accisa sul consumo dei tabacchi 1. Il depositario autorizzato alla gestione dei depositi fiscali che effettua le immissioni in consumo di tabacchi lavorati nel territorio della Regione provvede direttamente al versamento della quota dell'accisa in favore della Regione negli stessi termini previsti per il versamento allo Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-09;114#art-9

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Disposizioni in materia di accisa sul consumo dei tabacchi (Art. 9 Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali.) — Testo vigente | Portale Normativo