Art. 5

Disposizioni in materia di imposta sul reddito delle società

In vigore dal 12 lug 2016
Disposizioni in materia di imposta sul reddito delle società 1. La quota relativa all'imposta sul reddito delle società - IRES, spettante alla Regione ai sensi del primo comma, lettera a) e del secondo comma dell' dello Statuto, è determinata dal Dipartimento delle Finanze prendendo in considerazione: a) il luogo di ubicazione degli impianti per le imprese mono-impianto che operano nella Regione; b) la distribuzione percentuale della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, per le imprese multi-impianto, relativamente alla quota di produzione realizzata nel territorio della Regione. 2. La quota spettante alla Regione è determinata dal Dipartimento delle Finanze e devoluta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-09;114#art-5

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