Art. 3
Disposizioni in materia di tasse automobilistiche
In vigore dal 12 lug 2016
1. Le quote di gettito relative alle tasse automobilistiche spettanti alla Regione sono devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in base alle comunicazioni del Dipartimento delle finanze relative ai versamenti effettuati dai soggetti di cui all', trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-09;114#art-3