Art. 6

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto spettante alla Regione

In vigore dal 12 lug 2016
Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto spettante alla Regione 1. La compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto - IVA, spettante alla Regione ai sensi dell', primo comma, lettera f), dello Statuto, è annualmente stabilita applicando al gettito nazionale IVA complessivo, al netto dei rimborsi, delle compensazioni e della quota spettante all'Unione Europea, l'incidenza della spesa per consumi finali delle famiglie in Sardegna rispetto a quella nazionale, così come risultante dai dati rilevati dall'ISTAT nell'ultimo anno disponibile. Il relativo conguaglio è effettuato quando si rendono disponibili i dati dell'annualità di riferimento. 2. Le quote spettanti alla Regione sono determinate dal Dipartimento delle Finanze e devolute dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-09;114#art-6

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