Art. 11
Disposizioni in materia di imposte e tasse sugli affari
In vigore dal 12 lug 2016
1. La quota del gettito spettante alla Regione relativo all'imposta di registro, imposta di bollo, imposta sulle successioni e donazioni, alle imposte e tasse ipotecarie e catastali ed alle tasse sulle concessioni governative, è riversato direttamente alla Regione dai soggetti a cui il gettito affluisce.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-09;114#art-11