Art. 13
Rimborsi di tributi erariali
In vigore dal 12 lug 2016
1. La restituzione ai contribuenti dei tributi indebitamente percepiti, o comunque non dovuti, grava sul bilancio della Regione in misura proporzionale alla quota del tributo ad essa devoluta.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-09;114#art-13