Art. 5
Qualifica e responsabilità penale dei membri distaccati
In vigore dal 25 mar 2016
1. I membri distaccati di una squadra investigativa comune che opera nel territorio dello Stato assumono, anche agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e svolgono le funzioni di polizia giudiziaria nel compimento delle attività di indagine ad essi assegnate.
2. Il pubblico ministero, con provvedimento motivato, può disporre che i membri distaccati non prendano parte al compimento di singoli atti sul territorio dello Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;34#art-5