Art. 5 · Qualifica e responsabilità penale dei membri distaccati

Art. 5

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Qualifica e responsabilità penale dei membri distaccati

In vigore dal 25 mar 2016
1. I membri distaccati di una squadra investigativa comune che opera nel territorio dello Stato assumono, anche agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e svolgono le funzioni di polizia giudiziaria nel compimento delle attività di indagine ad essi assegnate. 2. Il pubblico ministero, con provvedimento motivato, può disporre che i membri distaccati non prendano parte al compimento di singoli atti sul territorio dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;34#art-5