Art. 6
Utilizzazione delle informazioni investigative e degli atti di indagine
In vigore dal 25 mar 2016
Utilizzazione delle informazioni investigative
e degli atti di indagine
1. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in conformità alla legge italiana.
2. Nel fascicolo del dibattimento di cui all'articolo 431 del codice di procedura penale entrano a far parte i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune.
3. Nei casi previsti dal presente decreto, gli atti compiuti all'estero dalla squadra investigativa comune hanno la stessa efficacia degli atti corrispondenti compiuti secondo le disposizioni del codice di procedura penale e sono utilizzabili secondo la legge italiana.
4. Le informazioni legittimamente ottenute dai componenti della squadra investigativa comune, e non altrimenti reperibili per le autorità competenti dello Stato membro interessato, possono essere utilizzate:
a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra;
b) previo consenso dello Stato sul cui territorio le informazioni sono state assunte, per l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati. Il consenso può essere negato soltanto in caso di grave pericolo per l'efficacia delle indagini penali condotte nello Stato sul cui territorio le informazioni sono state assunte o qualora quest'ultimo possa rifiutare l'assistenza giudiziaria ai fini di tale uso;
c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, fermo restando quanto previsto dalla lettera b), in caso di successivo avvio di un'indagine penale;
d) per altri scopi entro i limiti convenuti dagli Stati che hanno costituito la squadra.
5. Il procuratore della Repubblica che ha sottoscritto l'atto costitutivo della squadra investigativa comune può richiedere all'autorità competente degli altri Stati membri coinvolti nella squadra di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato, per un tempo non superiore a sei mesi.
6. Il procuratore della Repubblica osserva, nei limiti di tempo di cui al comma 5, le condizioni richieste dall'autorità degli altri Stati membri per l'utilizzazione delle informazioni, di cui al medesimo comma, a fini investigativi o processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo della squadra investigativa comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;34#art-6