Art. 7
Responsabilità civile dello Stato italiano per i danni cagionati dalla squadra investigativa comune
In vigore dal 25 mar 2016
1. Lo Stato italiano è responsabile dei danni causati nell'adempimento della missione della squadra investigativa comune da parte dei propri componenti conformemente al diritto dello Stato membro nel cui territorio essi operano.
2. Se lo Stato membro nel cui territorio sono causati i danni da componenti italiani della squadra provvede al risarcimento di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri componenti, lo Stato italiano rimborsa integralmente a tale Stato membro le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.
3. Lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati a terzi sul territorio italiano dai componenti della squadra investigativa comune, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato di appartenenza dei membri distaccati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;34#art-7