Art. 4

Atto costitutivo della squadra investigativa comune. Modifica e proroga

In vigore dal 10 ago 2024
1. L'istituzione della squadra investigativa comune avviene con la sottoscrizione di un atto costitutivo, ad opera del procuratore della Repubblica e dell'autorità competente dello Stato membro o degli Stati membri coinvolti. 2. L'atto costitutivo indica: a) i componenti della squadra investigativa comune, ossia i membri nazionali e i membri distaccati. I membri nazionali sono individuati tra gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria. Della squadra investigativa comune possono far parte uno o più magistrati dell'ufficio del pubblico ministero che ha sottoscritto l'atto costitutivo. I membri distaccati sono i componenti della squadra appartenenti ad altri Stati membri, designati in base alla normativa nazionale; b) il direttore della squadra investigativa comune, scelto tra i suoi componenti. Quando della squadra fanno parte magistrati dell'ufficio del pubblico ministero, il direttore è indicato tra uno di essi. c) l'oggetto e le finalità dell'indagine; d) il termine entro il quale le attività di indagine devono essere compiute. d-bis) ai fini del coordinamento investigativo di cui agli , l'intesa dell'ufficio del pubblico ministero che procede a indagini collegate e, in ogni caso, il parere del procuratore generale presso la corte di appello o, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale, del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. 3. All'atto costituivo è allegato il piano d'azione operativo, contenente le misure organizzative e l'indicazione delle modalità di esecuzione. 4. Quando ravvisano la necessità investigativa, le autorità che hanno costituito la squadra investigativa comune possono modificare, con atto sottoscritto, l'oggetto e la finalità dell'indagine e possono prorogare il termine entro il quale le attività di indagine devono essere compiute. 5. Per sopravvenute esigenze, anche investigative, con le modalità di cui al comma 4, può essere modificata la composizione della squadra investigativa comune, con sostituzione di taluno dei membri o con l'aggiunta di ulteriori membri, sia nazionali che distaccati. 6. Le attività della squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato sono in ogni caso sottoposte, ai sensi dell'articolo 327 del codice di procedura penale, alla direzione del pubblico ministero. 7. Nel caso previsto dall', comma 3, il pubblico ministero sotto la cui direzione opera la squadra investigativa comune è indicato nell'atto costitutivo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;34#art-4

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