Art. 16
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 25 e 26 in materia di non conformità
In vigore dal 6 gen 2016
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile di cui all' del regolamento o il distributore che non adotta provvedimenti richiesti dall'autorità competente ai sensi degli articoli 25 e 26 del regolamento o adotta misure non sufficienti a rendere il prodotto cosmetico conforme alle disposizioni del regolamento, ovvero non adotta dette misure entro i termini stabiliti dall'autorità, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 25.000.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-12-04;204#art-16