Art. 14

Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 21 in materia di accesso del pubblico alle informazioni

In vigore dal 6 gen 2016
1. La persona responsabile di cui all' del regolamento che non garantisce l'accesso del pubblico, con mezzi idonei, alle informazioni di cui all'articolo 21 del regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-12-04;204#art-14

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Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 21 in materia di accesso del pubblico alle informazioni (Art. 14 Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.) — Testo vigente | Portale Normativo