Art. 19
Abrogazioni
In vigore dal 6 gen 2016
1. È abrogata la legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all', comma 5, della legge 6 agosto 2013, n. 97, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell', commi da 1 a 6, 9-bis e 9-ter, della citata legge n. 713 del 1986.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-12-04;204#art-19