Art. 12
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 in materia di sperimentazione animale
In vigore dal 6 gen 2016
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato prodotti cosmetici in violazione dei divieti di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque realizza sperimentazioni animali in violazione dei divieti di cui all', paragrafo 1, lettere c) e d), del regolamento è punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-12-04;204#art-12