Art. 7
Violazione degli obblighi derivanti dall' articolo 8 del regolamento in materia di buone pratiche di fabbricazione
In vigore dal 6 gen 2016
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle disposizioni di cui all' del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-12-04;204#art-7