Art. 5

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6 del regolamento in materia di obblighi dei distributori e sanzioni in materia di impiego professionale di cosmetici

In vigore dal 3 gen 2026
1. Al distributore che non effettua le verifiche di cui all', paragrafo 2, del regolamento, si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000. La stessa sanzione si applica al distributore che, essendo venuto a conoscenza di uno o più fatti specifici dai quali si desume il verificarsi di una delle circostanze indicate dall', paragrafo 3, primo comma, del regolamento, non ottempera agli obblighi ivi previsti, nonché al distributore che non ottempera agli obblighi previsti dal paragrafo 3, secondo comma, e dai paragrafi 4 e 5 del medesimo . 2. La medesima sanzione amministrativa prevista dal comma 1 si applica a chiunque, al di fuori dei casi previsti dall', faccia un impiego professionale di un cosmetico con modalità difformi dalle indicazioni presenti nella relativa etichettatura.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-12-04;204#art-5

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