Art. 4

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento in materia di obblighi delle persone responsabili

In vigore dal 6 gen 2016
1. La persona responsabile di cui all' del regolamento che, essendo venuta a conoscenza di uno o più fatti specifici dai quali si desume che un prodotto che essa ha immesso sul mercato non è conforme al regolamento e non adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, o che non fornisce le informazioni previste dall', paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, è punita con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 25.000. 2. La persona responsabile di cui all' del regolamento, che non ottempera agli obblighi di cui all', paragrafo 3, del regolamento, è punita con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 25.000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-12-04;204#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento in materia di obblighi delle persone responsabili (Art. 4 Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici.) — Testo vigente | Portale Normativo