Art. 4
Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento in materia di obblighi delle persone responsabili
In vigore dal 6 gen 2016
1. La persona responsabile di cui all' del regolamento che, essendo venuta a conoscenza di uno o più fatti specifici dai quali si desume che un prodotto che essa ha immesso sul mercato non è conforme al regolamento e non adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, ritirarlo o richiamarlo, o che non fornisce le informazioni previste dall', paragrafo 2, secondo comma, del regolamento, è punita con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 25.000.
2. La persona responsabile di cui all' del regolamento, che non ottempera agli obblighi di cui all', paragrafo 3, del regolamento, è punita con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 25.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-12-04;204#art-4