Capo VII

Art. 76

Cooperazione con le autorità degli Stati terzi

In vigore dal 16 nov 2015
1. In mancanza di un accordo internazionale di cooperazione stipulato dall'Unione Europea con uno Stato terzo ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, che disciplini il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di risoluzione adottate in Stati terzi, la Banca d'Italia può concludere protocolli di cooperazione non vincolanti, conformi agli accordi quadro conclusi dall'ABE con le autorità degli Stati terzi. 2. I protocolli di cooperazione conclusi ai sensi del presente articolo possono comprendere disposizioni su: a) lo scambio delle informazioni necessarie per la preparazione e l'aggiornamento dei piani di risoluzione; b) la consultazione e la cooperazione nell'elaborazione dei piani di risoluzione, nonché i principi per l'esercizio dei poteri previsti dagli e dei poteri analoghi previsti dal diritto dello Stato terzo; c) lo scambio delle informazioni necessarie per l'applicazione delle misure di risoluzione, nonché per l'esercizio dei poteri di risoluzione e dei poteri analoghi previsti dal diritto dello Stato terzo; d) i meccanismi di allerta precoce e di consultazione reciproca prima di adottare misure di prevenzione o di gestione delle crisi idonee a ripercuotersi sulla banca o sul gruppo; e) il coordinamento delle comunicazioni al pubblico in caso di azioni congiunte di risoluzione; f) le procedure e le intese per lo scambio di informazioni e la cooperazione, di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), compresi, se del caso, l'istituzione e il funzionamento di gruppi di gestione delle crisi. 3. La stipula di protocolli di cooperazione con autorità di Stati terzi non preclude alla Banca d'Italia la possibilità di concludere accordi bilaterali o multilaterali con le autorità di Stati terzi ai sensi dell' del Regolamento (UE) n. 1093/2010. 4. I protocolli di cooperazione conclusi dalla Banca d'Italia ai sensi del presente articolo sono notificati all'ABE.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-76

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