Titolo VI

Art. 93

Tutela dei contratti di finanza strutturata e delle passività garantite

In vigore dal 16 nov 2015
Tutela dei contratti di finanza strutturata e delle passività garantite 1. È vietata la cessione, la modifica o l'estinzione mediante l'esercizio dei poteri accessori di cui all', di alcune soltanto dei diritti, delle attività o delle passività che fanno parte di un unico contratto di finanza strutturata, compresi i rapporti indicati all', comma 2, lettere e) ed f), di cui l'ente sottoposto a risoluzione è parte. Si applica la deroga di cui all', comma 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-93

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Tutela dei contratti di finanza strutturata e delle passività garantite (Art. 93 Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.) — Testo vigente | Portale Normativo