Titolo VII

Art. 97

Sanzioni per la violazione di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili

In vigore dal 16 nov 2015
Sanzioni per la violazione di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili 1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate all', le sanzioni ivi previste si applicano, nella medesima misura e con le stesse modalità, anche in caso di inosservanza degli atti delegati o delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanati dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/59/UE o degli del Regolamento (UE) n. 1093/2010, o in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo Regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-11-16;180#art-97

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Sanzioni per la violazione di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili (Art. 97 Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio.) — Testo vigente | Portale Normativo